Cessione quota

venatoria

 

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Offerta per selvaggina naturale e di passo

 

abbonamento per annata venatoria

€ 500,00


abbonamento per metà annata venatoria € 300,00 (con scelta del periodo venatorio)

abbonamento per compagnie di caccia al cinghiale per tutto il periodo stabilito dal calendario venatorio regionale € 10,00 a cacciatore (numero massimo di componenti la compagnia con o senza fucile 25)

Articolo 1

 

All’interno dell’azienda agri-turistico venatoria (più avanti denominata AATV) sarà consentita esclusivamente la caccia controllata e a pagamento, secondo le modalità previste dal presente regolamento aziendale ( art. 36, comma 1, L.R. 23/98 ).

 

 

Articolo 2

 

Durante l’esercizio venatorio, è consentito abbattere esclusivamente esemplari di fauna selvatica naturale e immessa appartenenti alle specie di cui all’art. 48 della L.R. 23/98.

 

 

Articolo 3

 

E’ vietato il prelievo delle specie di mammiferi e uccelli non compresi nell’elenco del precedente articolo, oltre che di quelle comprese nell’allegato di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 23/98.

 

 

Articolo 4

 

L’attività venatoria è consentita con i seguenti mezzi:

 

a) fucile ad anima liscia, fino a tre canne a caricamento manuale, a ripetizione (semiautomatico) con serbatoio o caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12.

 

b)    fucile ad anima rigata, fino a due canne a caricamento manuale, a ripetizione (semiautomatico) con serbatoio o caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

 

c)    fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

 

d)    fucile a una o due canne con caricamento ad avancarica.

e)    è altresì consentito l’uso dell’arco.


 

 

Articolo 5

 

Il cacciatore è tenuto a recuperare i bossoli delle cartucce e ad allontanarli dal luogo di caccia.

 

 

Articolo 6

 

Il titolare di porto di fucile ad uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

 

Articolo 7

 

Al cacciatore, per condurre i cani, è consentito richiedere l’aiuto di persone prive di licenza per il porto di fucile uso caccia e prive dell’autorizzazione regionale, di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per un massimo di un singolo aiutante a cacciatore.

 

 

Articolo 8

 

Per la caccia alle specie consentite dal regolamento, il numero dei cani dovrà essere proporzionato al numero dei cacciatori, fatta eccezione per cinghiale, lepre, coniglio e volpe. In questi casi, sarà il Direttore Tecnico a deciderne il numero.

 

 

Articolo 9

 

Per poter esercitare l’attività venatoria all’interno dell’AATV, il cacciatore deve ottenere dai responsabili dell’azienda una specifica autorizzazione scritta; questa potrà essere concessa solo dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

 

      compimento del 18° anno di età

 

      conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia e possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia

 

      autorizzazione regionale di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per l’esercizio della caccia su selvaggina naturale e di passo

 

      polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, relativa all’uso delle armi o di arnesi utilizzati nell’attività venatoria e relativa agli infortuni in seguito all’esercizio della caccia, con i massimali indicati dall’art. 12, commi 8 e 9 della L. 157/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Articolo 10

 

I cacciatori, singoli o in gruppo, potranno esercitare l’attività venatoria all’interno dell’AATV solo ed esclusivamente se accompagnati da personale esperto della stessa azienda. ( salvo deroga )


 

Articolo 11

 

La vigilanza per il rispetto del presente regolamento e per l’applicazione della legge, all’interno dell’AATV, sarà affidata a personale aziendale adeguatamente preposto; in caso di necessità, si richiederà l’intervento del Corpo Forestale e di Vigilanza della Regione Sardegna, degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie Comunali e Campestri, della Compagnia Barracellare.

 

Articolo 12

 

L’attività venatoria nell’AATV si potrà esercitare tutti i giorni della settimana, sia feriali che festivi, a partire dal 1° Luglio e fino al 31 Marzo. I cacciatori muniti di autorizzazione di porto di fucile per uso caccia, anche se non in possesso dell’autorizzazione regionale,  potranno esercitare l’attività venatoria solo sulle specie allevate e immesse, quali coniglio, lepre, pernice, cinghiale, quaglia (art. 36,37,45,48 della L.R. 23/98) prelevate da allevamenti autorizzati.

 

 

Articolo 13

 

I turni di caccia si articolano secondo le seguenti fasce orarie:

      mattina, dalle ore 7.00 alle ore 12.00

      pomeriggio, dalle ore 15.00 al tramonto del sole

 

 

Articolo 14

 

La caccia alla selvaggina naturale e di passo, verrà esercitata secondo i tempi e le modalità previste dalla L.R. 23/98 e dal Calendario Venatorio; sarà riservata ai cacciatori muniti della specifica autorizzazione regionale.

 

 

Articolo 15

 

La tariffa d’ingresso per la caccia sulla selvaggina naturale e di passo (art. 45 della L.R. 23/98) , per i cacciatori muniti di tesserino regionale e secondo modalità, tempi e specie stabiliti dal calendario venatorio, è la seguente:

      giorni feriali  € 50,00 per cacciatore e per l’intera giornata;

      giorni festivi  € 60,00 per cacciatore e per l’intera giornata;

 

 

Selvaggina di passo.

 

Giorni feriali € 25,00 per cacciatore, orario 07:30 - 14:00;

Gironi festivi € 30,00 per cacciatore, orario 07:30 - 14:00;

 

La caccia al cinghiale potrà essere effettuata da compagnie composte da un numero minimo di 12 persone; per ciascun cacciatore la tariffa è di € 50,00; la compagnia potrà effettuare un massimo di 2 battute di caccia nell’arco della giornata.

 

 

Articolo 16

 

Il numero massimo dei capi di selvaggina naturale e di passo prelevati, è quello stabilito dal calendario venatorio; nessun importo è dovuto all’AATV per l’abbattimento dei capi di selvaggina naturale.


 

 

Articolo 17

 

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è consentito, previa prenotazione, durante l’intero anno solare, con esclusione del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno; è previsto l’addestramento con abbattimento del selvatico proveniente da allevamento. Solo addestramento cani € 10,00 per una durata di 2 ore “ su zone ben individuate.”

 

 

Articolo 18

 

Le tariffe per l’abbattimento dei soggetti nell’ambito dell’attività di addestramento cani , su zone delimitate, sono le seguenti:

      quaglia, minimo 5 capi a € 6.00 ciascuna;

 

      quaglia con lancio effettuato dal personale AATV,  € 10.00 cad.

 

      pernice, minimo 3 capi a € 60,00 cad., con lancio effettuato dal personale AATV; €  70.00 cad.

 

      coniglio- lepre- cinghiale (minimo un capo) “ entro i recinti,” con un massimo di 2 cani per turno e per turni di un’ora, € 25,00/turno, solo addestramento;

       

      con abbattimento lepre € 130,00 cad. ;

      con abbattimento coniglio € 25,00 cad.;

      con abbattimento cinghiale € 350,00 cad.

 

 

Articolo 19

 

Il carniere minimo per ciascun cacciatore, in rapporto alle singole specie, è il seguente:

      pernice minimo n. 3 capi

 

      lepre minimo n. 1 capo

      coniglio minimo n. 3 capi

      quaglia minimo n.  5  capi

      cinghiale minimo n. 1 capo

 

Il pagamento del carniere minimo è dovuto anche se i capi non sono stati abbattuti.

 

 

Articolo 20

 

 

Il prezzo dei capi di selvaggina è il seguente:

 

Specie

giorni feriali, €

giorni festivi, €

pernice

60,00

60,00

coniglio

25,00

25,00

lepre

130,00

130,00

quaglia

6,00

6,00

 

La tariffa di abbattimento del cinghiale è di € 350,00 .


 

 

Articolo 21

 

E’ fatto obbligo al cacciatore perseguire e recuperare la selvaggina ferita che, anche se non prelevata, verrà a tutti gli effetti considerata abbattuta.

 

 

Articolo 22

 

L’ingresso all’AATV avviene esclusivamente dietro prenotazione; le rinunce dovranno essere trasmesse con un preavviso di almeno 48 ore, pena l’applicazione di un addebito di € 30,00.

 

 

Articolo 23

 

Le tariffe d’ingresso all’AATV, per la caccia su selvaggina immessa, sono le seguenti:   Pernice.

      _   per singolo cacciatore  € 15,00

 

      per gruppo di due cacciatori  € 25.00

      per gruppo di tre cacciatori  € 40,00

      quaglie, minimo tre cacciatori € 10,00 cadauno.

 

Per gruppi di consistenza superiore, la tariffa verrà concordata con i responsabili dell’AATV.

 

      per le battute di caccia al cinghiale, il numero di cacciatori è fissato in numero minimo di 12 fucili con una quota pro capite di € 50,00 comprensivo del costo di un cinghiale.

 

I      cinghiali abbattuti in esubero avranno un costo di € 350,00 cadauno, a prescindere dal peso.

 

E’ assolutamente vietato abbattere cinghiali col mantello striato e il loro eventuale abbattimento avrà il valore di un capo adulto.

 

 

Articolo 24

 

Sono previsti gli abbonamenti per l’intera stagione venatoria, con caccia su selvaggina naturale, di passo e lanciata; possono essere concordati sia in relazione al numero di capi da abbattere che sul numero di giornate di caccia. Le richieste di abbonamento devono essere presentate almeno 30 giorni dall’inizio della stagione venatoria, riferito al tipo di selvaggina.

 

 

Articolo 25

 

L’azienda non risponde dei danni o del ferimento dei cani nell’ambito delle attività venatorie e dell’addestramento cani.

 

Premesso che, per ogni battuta di caccia prenotata, la selvaggina viene acquistata dalla AATV, si richiede  il versamento di un deposito cauzionale del 50% dell'importo totale della selvaggina richiesta. In caso di rinuncia il deposito viene trattenuto dalla AATV.

     

Azienda Agri Turistico Venatoria Il Griffone

Codice Aziendale AATV SS 31

Sede: via de biase 1 - 07041 Alghero (SS)

P.iva. 01807490907

 

Copiright AATV il Griffone 2011

tutti i diritti riservati

 

 

Titolare: Giovanni Pietro Masala

Telefono: 3805042105

 

Direttore Tecnico: Gianfranco Anedda

Telefono: 3391253200

Email: gianfrancoanedda@hotmail.it