Articolo 1
All’interno dell’azienda agri-turistico venatoria (più
avanti denominata AATV) sarà consentita esclusivamente
la caccia controllata e a pagamento, secondo le
modalità previste dal presente regolamento aziendale (
art. 36, comma 1, L.R. 23/98 ).
Articolo 2
Durante l’esercizio venatorio, è consentito abbattere
esclusivamente esemplari di fauna selvatica naturale e
immessa appartenenti alle specie di cui all’art. 48
della L.R. 23/98.
Articolo 3
E’ vietato il prelievo delle specie di mammiferi e
uccelli non compresi nell’elenco del precedente
articolo, oltre che di quelle comprese nell’allegato
di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 23/98.
Articolo 4
L’attività venatoria è consentita con i seguenti
mezzi:
a) fucile ad anima liscia, fino a tre canne a
caricamento manuale, a ripetizione (semiautomatico)
con serbatoio o caricatore contenente non più di due
cartucce, di calibro non superiore al 12.
b) fucile
ad anima rigata, fino a due canne a caricamento
manuale, a ripetizione (semiautomatico) con serbatoio
o caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza
non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia
superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a
mm. 40.
c) fucile
a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o
due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6
con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora
il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può
essere inferiore a mm. 40.
d) fucile
a una o due canne con caricamento ad avancarica.
e) è
altresì consentito l’uso dell’arco.
Articolo 5
Il cacciatore è tenuto a recuperare i bossoli delle
cartucce e ad allontanarli dal luogo di caccia.
Articolo 6
Il titolare di porto di fucile ad uso di caccia è
autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare,
oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da
taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 7
Al cacciatore, per condurre i cani, è consentito
richiedere l’aiuto di persone prive di licenza per il
porto di fucile uso caccia e prive dell’autorizzazione
regionale, di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per un
massimo di un singolo aiutante a cacciatore.
Articolo 8
Per la caccia alle specie consentite dal regolamento,
il numero dei cani dovrà essere proporzionato al
numero dei cacciatori, fatta eccezione per cinghiale,
lepre, coniglio e volpe. In questi casi, sarà il
Direttore Tecnico a deciderne il numero.
Articolo 9
Per poter esercitare l’attività venatoria all’interno
dell’AATV, il cacciatore deve ottenere dai
responsabili dell’azienda una specifica autorizzazione
scritta; questa potrà essere concessa solo dopo aver
accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:
➦ compimento
del 18° anno di età
➦ conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della caccia e
possesso della licenza di porto di fucile per uso
caccia
➦ autorizzazione
regionale di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per
l’esercizio della caccia su selvaggina naturale e di
passo
➦ polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi,
relativa all’uso delle armi o di arnesi utilizzati
nell’attività venatoria e relativa agli infortuni in
seguito all’esercizio della caccia, con i massimali
indicati dall’art. 12, commi 8 e 9 della L. 157/92 e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10
I cacciatori, singoli o in gruppo, potranno esercitare
l’attività venatoria all’interno dell’AATV solo ed
esclusivamente se accompagnati da personale esperto
della stessa azienda. ( salvo deroga )
Articolo 11
La vigilanza per il rispetto del presente regolamento
e per l’applicazione della legge, all’interno
dell’AATV, sarà affidata a personale aziendale
adeguatamente preposto; in caso di necessità, si
richiederà l’intervento del Corpo Forestale e di
Vigilanza della Regione Sardegna, degli ufficiali e
degli agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie
Comunali e Campestri, della Compagnia Barracellare.
Articolo 12
L’attività venatoria nell’AATV si potrà esercitare
tutti i giorni della settimana, sia feriali che
festivi, a partire dal 1° Luglio e fino al 31 Marzo. I
cacciatori muniti di autorizzazione di porto di fucile
per uso caccia, anche se non in possesso
dell’autorizzazione regionale, potranno
esercitare l’attività venatoria solo sulle specie
allevate e immesse, quali coniglio, lepre, pernice,
cinghiale, quaglia (art. 36,37,45,48 della L.R. 23/98)
prelevate da allevamenti autorizzati.
Articolo 13
I turni di caccia si articolano secondo le seguenti
fasce orarie:
➦ mattina,
dalle ore 7.00 alle ore 12.00
➦ pomeriggio,
dalle ore 15.00 al tramonto del sole
Articolo 14
La caccia alla selvaggina naturale e di passo, verrà
esercitata secondo i tempi e le modalità previste
dalla L.R. 23/98 e dal Calendario Venatorio; sarà
riservata ai cacciatori muniti della specifica
autorizzazione regionale.
Articolo 15
La tariffa d’ingresso per la caccia sulla selvaggina
naturale e di passo (art. 45 della L.R. 23/98) , per i
cacciatori muniti di tesserino regionale e secondo
modalità, tempi e specie stabiliti dal calendario
venatorio, è la seguente:
➦ giorni
feriali €
50,00 per cacciatore e per l’intera giornata;
➦ giorni
festivi €
60,00 per cacciatore e per l’intera giornata;
Selvaggina di passo.
Giorni feriali € 25,00 per cacciatore, orario 07:30
- 14:00;
Gironi festivi € 30,00 per cacciatore, orario 07:30
- 14:00;
La caccia al cinghiale potrà essere effettuata da
compagnie composte da un numero minimo di 12 persone;
per ciascun cacciatore la tariffa è di € 50,00; la
compagnia potrà effettuare un massimo di 2 battute di
caccia nell’arco della giornata.
Articolo 16
Il numero massimo dei capi di selvaggina naturale e di
passo prelevati, è quello stabilito dal calendario
venatorio; nessun
importo è dovuto all’AATV per l’abbattimento dei capi
di selvaggina naturale.
Articolo 17
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è
consentito, previa prenotazione, durante l’intero anno
solare, con esclusione del periodo compreso tra il 1°
aprile e il 30 giugno; è previsto l’addestramento con
abbattimento del selvatico proveniente da allevamento.
Solo addestramento cani € 10,00 per una durata di 2
ore “ su
zone ben individuate.”
Articolo 18
Le tariffe per l’abbattimento dei soggetti nell’ambito
dell’attività di addestramento cani , su zone
delimitate, sono le seguenti:
➦ quaglia,
minimo 5 capi a € 6.00 ciascuna;
➦ quaglia
con lancio effettuato dal personale AATV, €
10.00 cad.
➦ pernice,
minimo 3 capi a € 60,00 cad., con lancio effettuato
dal personale AATV; € 70.00
cad.
➦ coniglio-
lepre- cinghiale (minimo un capo) “ entro i recinti,”
con un massimo di 2 cani per turno e per turni di
un’ora, € 25,00/turno, solo addestramento;
➦
➦ con
abbattimento lepre € 130,00 cad. ;
➦ con
abbattimento coniglio € 25,00 cad.;
➦ con
abbattimento cinghiale € 350,00 cad.
Articolo 19
Il carniere minimo per ciascun cacciatore, in rapporto
alle singole specie, è il seguente:
➦ pernice
minimo n. 3 capi
➦ lepre
minimo n. 1 capo
➦ coniglio
minimo n. 3 capi
➦ quaglia
minimo n. 5 capi
➦ cinghiale
minimo n. 1 capo
Il pagamento del carniere minimo è dovuto anche se i
capi non sono stati abbattuti.
Articolo 20 |
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Il prezzo dei capi di selvaggina è il seguente: |
|
Specie |
giorni feriali, € |
giorni festivi, € |
pernice |
60,00 |
60,00 |
coniglio |
25,00 |
25,00 |
lepre |
130,00 |
130,00 |
quaglia |
6,00 |
6,00 |
La tariffa di abbattimento del cinghiale è di € 350,00
.
Articolo 21
E’ fatto obbligo al cacciatore perseguire e recuperare
la selvaggina ferita che, anche se non prelevata,
verrà a tutti gli effetti considerata abbattuta.
Articolo 22
L’ingresso all’AATV avviene esclusivamente dietro
prenotazione; le rinunce dovranno essere trasmesse con
un preavviso di almeno 48 ore, pena l’applicazione di
un addebito di € 30,00.
Articolo 23
Le tariffe d’ingresso all’AATV, per la caccia su
selvaggina immessa, sono le seguenti: Pernice.
_ per
singolo cacciatore €
15,00
➦ per
gruppo di due cacciatori €
25.00
➦ per
gruppo di tre cacciatori €
40,00
➦ quaglie,
minimo tre cacciatori € 10,00 cadauno.
Per gruppi di consistenza superiore, la tariffa verrà
concordata con i responsabili dell’AATV.
➦ per
le battute di caccia al cinghiale, il numero di
cacciatori è fissato in numero minimo di 12 fucili con
una quota pro capite di € 50,00 comprensivo del costo
di un cinghiale.
I cinghiali
abbattuti in esubero avranno un costo di € 350,00
cadauno, a prescindere dal peso.
E’ assolutamente vietato abbattere cinghiali col
mantello striato e il loro eventuale abbattimento avrà
il valore di un capo adulto.
Articolo 24
Sono previsti gli abbonamenti per l’intera stagione
venatoria, con caccia su selvaggina naturale, di passo
e lanciata; possono essere concordati sia in relazione
al numero di capi da abbattere che sul numero di
giornate di caccia. Le richieste di abbonamento devono
essere presentate almeno 30 giorni dall’inizio della
stagione venatoria, riferito al tipo di selvaggina.
Articolo 25
L’azienda non risponde dei danni o del ferimento dei
cani nell’ambito delle attività venatorie e
dell’addestramento cani.
Premesso che,
per ogni battuta di caccia prenotata, la selvaggina
viene acquistata dalla AATV, si richiede il
versamento di un deposito cauzionale del 50%
dell'importo totale della selvaggina richiesta. In
caso di rinuncia il deposito viene trattenuto dalla
AATV.
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