Articolo 1 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          All’interno dell’azienda agri-turistico venatoria (più 
                          avanti denominata AATV) sarà consentita esclusivamente 
                          la caccia controllata e a pagamento, secondo le 
                          modalità previste dal presente regolamento aziendale ( 
                          art. 36, comma 1, L.R. 23/98 ). 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 2 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Durante l’esercizio venatorio, è consentito abbattere 
                          esclusivamente esemplari di fauna selvatica naturale e 
                          immessa appartenenti alle specie di cui all’art. 48 
                          della L.R. 23/98. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 3 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          E’ vietato il prelievo delle specie di mammiferi e 
                          uccelli non compresi nell’elenco del precedente 
                          articolo, oltre che di quelle comprese nell’allegato 
                          di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 23/98. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 4 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          L’attività venatoria è consentita con i seguenti 
                          mezzi: 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          a) fucile ad anima liscia, fino a tre canne a 
                          caricamento manuale, a ripetizione (semiautomatico) 
                          con serbatoio o caricatore contenente non più di due 
                          cartucce, di calibro non superiore al 12. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          b)    fucile 
                          ad anima rigata, fino a due canne a caricamento 
                          manuale, a ripetizione (semiautomatico) con serbatoio 
                          o caricatore contenente non più di due cartucce, di 
                          calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza 
                          non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia 
                          superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a 
                          mm. 40. 
                          
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          c)    fucile 
                          a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad 
                          anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o 
                          due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 
                          con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora 
                          il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può 
                          essere inferiore a mm. 40. 
                          
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          d)    fucile 
                          a una o due canne con caricamento ad avancarica. 
                          
                          
                          
                          e)    è 
                          altresì consentito l’uso dell’arco.  
                        
                        
                         
  
                        
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 5 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Il cacciatore è tenuto a recuperare i bossoli delle 
                          cartucce e ad allontanarli dal luogo di caccia. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 6 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Il titolare di porto di fucile ad uso di caccia è 
                          autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, 
                          oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da 
                          taglio atti alle esigenze venatorie. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 7 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Al cacciatore, per condurre i cani, è consentito 
                          richiedere l’aiuto di persone prive di licenza per il 
                          porto di fucile uso caccia e prive dell’autorizzazione 
                          regionale, di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per un 
                          massimo di un singolo aiutante a cacciatore. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 8 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Per la caccia alle specie consentite dal regolamento, 
                          il numero dei cani dovrà essere proporzionato al 
                          numero dei cacciatori, fatta eccezione per cinghiale, 
                          lepre, coniglio e volpe. In questi casi, sarà il 
                          Direttore Tecnico a deciderne il numero. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 9 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Per poter esercitare l’attività venatoria all’interno 
                          dell’AATV, il cacciatore deve ottenere dai 
                          responsabili dell’azienda una specifica autorizzazione 
                          scritta; questa potrà essere concessa solo dopo aver 
                          accertato la sussistenza dei seguenti requisiti: 
                          
                          
                            
                          
                          ➦      compimento 
                          del 18° anno di età 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      conseguimento 
                          dell’abilitazione all’esercizio della caccia e 
                          possesso della licenza di porto di fucile per uso 
                          caccia 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      autorizzazione 
                          regionale di cui all’art. 45 della L.R. 23/98, per 
                          l’esercizio della caccia su selvaggina naturale e di 
                          passo 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      polizza 
                          assicurativa di responsabilità civile verso terzi, 
                          relativa all’uso delle armi o di arnesi utilizzati 
                          nell’attività venatoria e relativa agli infortuni in 
                          seguito all’esercizio della caccia, con i massimali 
                          indicati dall’art. 12, commi 8 e 9 della L. 157/92 e 
                          successive modificazioni e integrazioni. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 10 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          I cacciatori, singoli o in gruppo, potranno esercitare 
                          l’attività venatoria all’interno dell’AATV solo ed 
                          esclusivamente se accompagnati da personale esperto 
                          della stessa azienda. ( salvo deroga )  
                        
                        
                         
  
                        
                          
                          
                          
                          Articolo 11 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          La vigilanza per il rispetto del presente regolamento 
                          e per l’applicazione della legge, all’interno 
                          dell’AATV, sarà affidata a personale aziendale 
                          adeguatamente preposto; in caso di necessità, si 
                          richiederà l’intervento del Corpo Forestale e di 
                          Vigilanza della Regione Sardegna, degli ufficiali e 
                          degli agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie 
                          Comunali e Campestri, della Compagnia Barracellare. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 12 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          L’attività venatoria nell’AATV si potrà esercitare 
                          tutti i giorni della settimana, sia feriali che 
                          festivi, a partire dal 1° Luglio e fino al 31 Marzo. I 
                          cacciatori muniti di autorizzazione di porto di fucile 
                          per uso caccia, anche se non in possesso 
                          dell’autorizzazione regionale,  potranno 
                          esercitare l’attività venatoria solo sulle specie 
                          allevate e immesse, quali coniglio, lepre, pernice, 
                          cinghiale, quaglia (art. 36,37,45,48 della L.R. 23/98) 
                          prelevate da allevamenti autorizzati. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 13 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          I turni di caccia si articolano secondo le seguenti 
                          fasce orarie: 
                          
                          
                          ➦      mattina, 
                          dalle ore 7.00 alle ore 12.00 
                          
                          
                          ➦      pomeriggio, 
                          dalle ore 15.00 al tramonto del sole 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 14 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          La caccia alla selvaggina naturale e di passo, verrà 
                          esercitata secondo i tempi e le modalità previste 
                          dalla L.R. 23/98 e dal Calendario Venatorio; sarà 
                          riservata ai cacciatori muniti della specifica 
                          autorizzazione regionale. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 15 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          La tariffa d’ingresso per la caccia sulla selvaggina 
                          naturale e di passo (art. 45 della L.R. 23/98) , per i 
                          cacciatori muniti di tesserino regionale e secondo 
                          modalità, tempi e specie stabiliti dal calendario 
                          venatorio, è la seguente: 
                          
                          
                          ➦      giorni 
                          feriali  € 
                          50,00 per cacciatore e per l’intera giornata; 
                          
                          
                          ➦      giorni 
                          festivi  € 
                          60,00 per cacciatore e per l’intera giornata; 
                          
                            
                          
                            
                          
                          Selvaggina di passo. 
                          
                            
                          
                          Giorni feriali € 25,00 per cacciatore, orario 07:30 
                          - 14:00; 
                          
                          Gironi festivi € 30,00 per cacciatore, orario 07:30 
                          - 14:00; 
                          
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          La caccia al cinghiale potrà essere effettuata da 
                          compagnie composte da un numero minimo di 12 persone; 
                          per ciascun cacciatore la tariffa è di € 50,00; la 
                          compagnia potrà effettuare un massimo di 2 battute di 
                          caccia nell’arco della giornata. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 16 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Il numero massimo dei capi di selvaggina naturale e di 
                          passo prelevati, è quello stabilito dal calendario 
                          venatorio; nessun 
                          importo è dovuto all’AATV per l’abbattimento dei capi 
                          di selvaggina naturale.  
                        
                        
                         
  
                        
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 17 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è 
                          consentito, previa prenotazione, durante l’intero anno 
                          solare, con esclusione del periodo compreso tra il 1° 
                          aprile e il 30 giugno; è previsto l’addestramento con 
                          abbattimento del selvatico proveniente da allevamento. 
                          Solo addestramento cani € 10,00 per una durata di 2 
                          ore “ su 
                          zone ben individuate.” 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 18 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Le tariffe per l’abbattimento dei soggetti nell’ambito 
                          dell’attività di addestramento cani , su zone 
                          delimitate, sono le seguenti: 
                          
                          
                          ➦      quaglia, 
                          minimo 5 capi a € 6.00 ciascuna; 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      quaglia 
                          con lancio effettuato dal personale AATV,  € 
                          10.00 cad. 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      pernice, 
                          minimo 3 capi a € 60,00 cad., con lancio effettuato 
                          dal personale AATV; €  70.00 
                          cad. 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      coniglio- 
                          lepre- cinghiale (minimo un capo) “ entro i recinti,” 
                          con un massimo di 2 cani per turno e per turni di 
                          un’ora, € 25,00/turno, solo addestramento; 
                          
                          
                          ➦        
                          
                          
                          ➦      con 
                          abbattimento lepre € 130,00 cad. ; 
                          
                          
                          ➦      con 
                          abbattimento coniglio € 25,00 cad.; 
                          
                          
                          ➦      con 
                          abbattimento cinghiale € 350,00 cad. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 19 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Il carniere minimo per ciascun cacciatore, in rapporto 
                          alle singole specie, è il seguente: 
                          
                          
                          ➦      pernice 
                          minimo n. 3 capi 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      lepre 
                          minimo n. 1 capo 
                          
                          
                          ➦      coniglio 
                          minimo n. 3 capi 
                          
                          
                          ➦      quaglia 
                          minimo n.  5  capi 
                          
                          
                          ➦      cinghiale 
                          minimo n. 1 capo 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Il pagamento del carniere minimo è dovuto anche se i 
                          capi non sono stati abbattuti. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              Articolo 20  | 
                              
                               
                              
                                 | 
                              
                               
                              
                                 | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              Il prezzo dei capi di selvaggina è il seguente:  | 
                              
                               
                              
                                 | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              Specie  | 
                              
                               
                              
                              
                              giorni feriali, €  | 
                              
                               
                              
                              
                              giorni festivi, €  | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              pernice  | 
                              
                               
                              
                              
                              60,00  | 
                              
                               
                              
                              
                              60,00  | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              coniglio  | 
                              
                               
                              
                              
                              25,00  | 
                              
                               
                              
                              
                              25,00  | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              lepre  | 
                              
                               
                              
                              
                              130,00  | 
                              
                               
                              
                              
                              130,00  | 
                             
                            
                              | 
                               
                              
                              
                              quaglia  | 
                              
                               
                              
                              
                              6,00  | 
                              
                               
                              
                              
                              6,00  | 
                             
                           
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          La tariffa di abbattimento del cinghiale è di € 350,00 
                          .  
                        
                        
                         
  
                        
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 21 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          E’ fatto obbligo al cacciatore perseguire e recuperare 
                          la selvaggina ferita che, anche se non prelevata, 
                          verrà a tutti gli effetti considerata abbattuta. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 22 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          L’ingresso all’AATV avviene esclusivamente dietro 
                          prenotazione; le rinunce dovranno essere trasmesse con 
                          un preavviso di almeno 48 ore, pena l’applicazione di 
                          un addebito di € 30,00. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 23 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Le tariffe d’ingresso all’AATV, per la caccia su 
                          selvaggina immessa, sono le seguenti:   Pernice. 
                          
                          
                          
                                _   per 
                          singolo cacciatore  € 
                          15,00 
                          
                            
                          
                          
                          ➦      per 
                          gruppo di due cacciatori  € 
                          25.00 
                          
                          
                          ➦      per 
                          gruppo di tre cacciatori  € 
                          40,00 
                          
                          
                          ➦      quaglie, 
                          minimo tre cacciatori € 10,00 cadauno. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Per gruppi di consistenza superiore, la tariffa verrà 
                          concordata con i responsabili dell’AATV. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          ➦      per 
                          le battute di caccia al cinghiale, il numero di 
                          cacciatori è fissato in numero minimo di 12 fucili con 
                          una quota pro capite di € 50,00 comprensivo del costo 
                          di un cinghiale. 
                          
                            
                          
                          
                          I      cinghiali 
                          abbattuti in esubero avranno un costo di € 350,00 
                          cadauno, a prescindere dal peso. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          E’ assolutamente vietato abbattere cinghiali col 
                          mantello striato e il loro eventuale abbattimento avrà 
                          il valore di un capo adulto. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 24 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Sono previsti gli abbonamenti per l’intera stagione 
                          venatoria, con caccia su selvaggina naturale, di passo 
                          e lanciata; possono essere concordati sia in relazione 
                          al numero di capi da abbattere che sul numero di 
                          giornate di caccia. Le richieste di abbonamento devono 
                          essere presentate almeno 30 giorni dall’inizio della 
                          stagione venatoria, riferito al tipo di selvaggina. 
                          
                          
                            
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Articolo 25 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          L’azienda non risponde dei danni o del ferimento dei 
                          cani nell’ambito delle attività venatorie e 
                          dell’addestramento cani. 
                          
                          
                            
                          
                          
                          
                          Premesso che, 
                          per ogni battuta di caccia prenotata, la selvaggina 
                          viene acquistata dalla AATV, si richiede  il 
                          versamento di un deposito cauzionale del 50% 
                          dell'importo totale della selvaggina richiesta. In 
                          caso di rinuncia il deposito viene trattenuto dalla 
                          AATV.  
                        
                  
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